Corpo Consolare Della  Sardegna
 

NORME E CONSUETUDINI
DEL
CORPO CONSOLARE
DELLA SARDEGNA

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Art.1 - COSTITUZIONE
Con riferimento al diritto consuetudinario ed alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, recepita e resa esecutiva in Italia con la legge n. 804 del 9.8.1967 depositata a New York presso il Segretario Generale della Nazioni Unite il 25.6.1969, è costituito "de jure" a Cagliari il 24.11.1995 il CORPO CONSOLARE DELLA SARDEGNA.

Art. 2 - SEDE

Il Corpo Consolare della Sardegna ha sede presso l'ufficio consolare del Decano Protempore.

Art. 3 - COMPOSIZIONE

Il Corpo Consolare comprende i consoli generali, i consoli, i consoli aggiunti, i pro-consoli, i vice-consoli, gli agenti consolari e gli addetti consolari, sia di carriera, sia onorari, con exequatur del Governo Italiano (o almeno con l'autorizzazione provvisoria all'esercizio della funzioni consolari, valida a tutti gli effetti) con ufficio consolare in Sardegna, ivi esercenti le funzioni consolari.


Art. 4 - ESCLUSIONE
La persona che adempie alle modalita' del precedente articolo 3 entra di diritto a far parte del Corpo Consolare senza bisogno di apposita domanda, salvo che dichiari esplicitamente al Decano che non ne vuole far parte.

Art. 5 - DECANO
Il Corpo Consolare tende a darsi il suo indispensabile ordinamento ed a trovare unita' d'espressione con l'istituzione di un presidente che assume il nome tradizionale di "Decano" del Corpo stesso.
Tale carica compete di pieno diritto al console piu' anziano di exequatur.

Art. 6 - ATTRIBUZIONI DEL DECANO
Sotto impulso del Decano, il Corpo Consolare si attiva per una fiorente vita associativa, in virtu' della quale i rapporti personali tra i consoli tendono ad essere piu' frequenti ed i consoli possono trovare occasione di contatti con gli ambienti pubblici e privati.
Il Decano medesimo e' chiamato a svolgere attribuzioni diverse, che rispecchino le varie funzioni del Corpo stesso, su piani distinti:
a) rispetto alle Autorita' civili, politiche, militari, giudiziarie, religiose ed altre, Egli e' legittimo interprete di tutto il Corpo Consolare ed ha titolo per compiere quei passi che la situazione puo' consigliare onde assicurare, in favore degli appartenenti al corpo Consolare, il puntuale adempimento dei trattamenti loro dovuti e l'esatta osservanza dei privilegi, prerogative ed immunita' che competono;
b) nei confronti dei membri del Corpo Consolare, Egli ha il potere d'impartire quelle direttive e quei suggerimenti che reputera' convenienti ai fini della piu' corretta condotta dei consoli;
c) su iniziativa del Decano, e' aggiornata e pubblicata periodicamente, a cura del Segretario Generale, la lista consolare che viene inviata gratuitamente ai singoli membri, alle autorita' locali, agli altri corpi consolari ed a chi ne fa motivata richiesta.

Art. 7 - ONORI AL DECANO
Al Decano spettano speciali onori e certe cortesie protocollari, sia da parte delle autorita' locali, sia da parte dei membri del Corpo Consolare.
Al Decano spetta un posto privilegiato in ogni cerimonia ed il primo posto di quelli stabiliti per gli altri consoli.
I singoli membri del Corpo consolare devono al Decano deferenza e rispetto.

Art. 8 - VICE - DECANO
Accanto al Decano e' istituito un Vice-Decano, con funzioni vicarie, che lo sostituisce e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tale carica compete a colui che e' secondo al Decano in ordine di anzianita', salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea.

Art. 9 - SEGRETARIO GENERALE
Tra i membri del Corpo Consolare viene eletto dall'assemblea, a scrutinio segreto, il segretario Generale per un triennio.
Egli e' rieleggibile e non puo' essere rieletto per piu' di due trienni consecutivi.
Puo' continuare nelle funzioni di Segretario Generale il console che abbia cessato durante la carica.
Il Segretario Generale cura il buon svolgimento delle attivita' del Corpo Consolare, in via esemplificativa :
- raccoglie le consuetudini del Corpo Consolare della Sardegna;
- accerta l'anzianita' dei membri, udita la Prefettura e, se necessario, il Ministero degli Affari Esteri, mantenendo una lista aggiornata;
- provvede alle incombenze di cerimoniale;
- notifica ai membri, per incarico del Decano, la data, l'ora ed il luogo delle assemblee, unitamente all'elenco delle materie da trattare;
- redige il resoconto delle riunioni;
- cura la pubblicazione periodica della lista consolare, su iniziativa del Decano;
- funge da Tesoriere, se desiderato dal Decano;
- assiste il Decano nell'adempimento delle di lui attribuzioni, coordinando eventuali azioni comuni nell'interesse generale.

Art. 10 - CONSIGLIO DI DECANATO
Il Decano sara' coadiuvato, nello svolgimento dei propri compiti di rappresentare gli interessi del Corpo Consolare nei confronti delle autorita' locali e nel dirigere il Corpo stesso, da un comitato consultivo chiamato Consiglio di Decanato.
Detto Consiglio e' composto dal Decano (che lo convoca e lo presiede), dal Vice-Decano, dal Segretario Generale e da altri consoli chiamati dal Decano stesso a sua discrezione.
I detti componenti resteranno in carica un triennio e non potranno essere rieletti per piu' di due trienni consecutivi.
Nelle riunioni del Consiglio di Decanato, e nei casi di parita', il Decano ha il voto preponderante e decisivo.

Art. 11 - ASSEMBLEA
Almeno una volta all'anno, il Corpo consolare si riunisce in assemblea, possibilmente nel mese di Gennaio, per discutere e deliberare su materie di comune interesse.
L'assemblea e' presieduta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce quale vice-Decano, oppure, in mancanza anche di quest'ultimo, dal console piu' anziano membro del Consiglio di Decanato, oppure dal console piu' anziano.

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea trattera', in via esemplificativa, i seguenti argomenti :
- prendere atto della relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
- approvare il rendiconto finanziario dell'anno precedente;
- stabilire la quota per l'anno in corso per ciascun membro;
- eleggere il Segretario Generale, ove ricorra;
- esaminare tutte le questioni che possono interessare collettivamente gli uffici consolari della Sardegna;
- decidere sull'attivita' futura, seguendo le indicazioni del Decano od i suggerimenti dei membri.

Art. 13 - "QUORUM" DI COSTITUZIONE E "QUORUM" DI DELIBERA
Le assemblee, qualunque sia il numero dei presenti, decidono a maggioranza semplice degli intervenuti in proprio e la decisione vincola pure gli assenti ed i dissenzienti.
Nell'assemblea ogni ufficio consolare ha il diritto ad un voto, qualunque sia il numero dei suoi membri .
Per le modifiche alle presenti Norme e Cosuetudini e' necessario convocare apposita assemblea. Essa sara' validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 - ANZIANITA'
L'ordine di precedenza e' stabilito, in ciascuna delle quattro Classi, elencate nella Convenzione di Vienna, dalla data dell'exequatur o dalla data del rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle funzioni consolari, valida a tutti gli effetti.
Nell'ambito di ciascuna Classe, i consoli di carriera precedono i consoli onorari.
I consoli titolari di ufficio consolare precedono i non titolari della stessa categoria e della medesima Classe.
I consoli generali "ad personam" seguono i consoli generali titolari di consolati generali.


Art. 15 - PROMOZIONI
Qualora un console venga promosso console generale, la data del secondo exequatur o del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, determina la data della sua anzianita'.
Qualora un agente consolare venga promosso vice-console, la data del secondo exequatur o del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, determina la data della sua anzianita'.

Art. 16 - PRECEDENZE IN PARI DATA
L'ordine di precedenza tra due o piu' titolari di ufficio consolare, che abbiano ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria all'esercizio delle funzioni consolari nella stessa data, e' determinato dalla data delle lettere patenti.

Art.17 - CONSOLI ONORARI IN CONGEDO
I consoli generali, i consoli, i vice-consoli e gli agenti consolari di seconda categoria che hanno cessato le loro funzioni e che risiedono in Sardegna, possono essere invitati alle menifestazioni e cerimonie. Possono pure assistere alle assemblee, senza diritto di voto.
Sono esentati dalle quote annuali ed il loro nome puo' essere indicato nell'annuario in elenco allegato.

Art. 18 - FONDO COMUNE
Con le quote annuali, stabilite dall'assemblea e versate dai membri, si formera' un fondo comune, gestito dal Decano e, se Egli lo desidera, dal Segretario Generale (che in tale ipotesi fungera' anche da Tesoriere).
Tale fondo servira' per le spese comuni del Corpo Consolare.

Art. 19 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle norme di diritto consuetudinario consolare.

 


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