Corpo Consolare Della  Sardegna
 

IL PROTOCOLLO DI STATO

Dal greco protokollon, che indicava il foglio incollato di un codice o di un documento, il vocabolo passo presto ad indicare quanto vi era scritto ed il documento stesso. Poichè inoltre all'inizio del testo erano sempre indicati anche i titoli dei destinatari dei quali era scelto un "ordine" e le formule onorifiche, la stesura di esso sottintendeva l'applicazione di regole specifiche scritte e consuetudinarie disciplinanti la gerarchia delle cariche e dei titoli.
Il significato di protocollo si è in tal modo esteso a quell'insieme di norme che regolano il cerimoniale in generale, riferito ai suoi aspetti pubblici; la parte cioè codificata - anche da prassi - e tutelata da organi preposti.
Pertanto il protocollo è definito regola delle relazioni ufficiali pubbliche.
Le norme protocollari hanno non solo rilievo interno ma anche internazionale, regolando numerosi aspetti formali delle relazioni fra Stati.

C E R I M O N I A L E
IN ITALIA

In materia non vi sono disposizioni di legge. L'ultima fonte legislativa è il r.d. 16 dicembre 1927, n. 2210, che disponeva l'ordine delle precedenze a corte. Tale ordine era omogeneo all'assetto costituzionale albertino, come modificatodalla legislazione fascista del 1925-1926, e deve ritenersi caducato con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
L'unica fonte organica vigente in materia è la circolare della Presidenza del consiglio dei ministri in data 26 dicembre 1950, emanata dal governo De Gasperi, parzialmente integrata dalle circolari sucessive del 10 dicembre 1950, 22 marzo 1988, 25 novembre 1988, 26 luglio 1993, 1 ottobre 1993.
La prima circolare, aggiornata con le successive dette integrazioni, costituisce un utilissimo punto di riferimento. Tuttavia essa risulta oggi - da un lato - incompleta, per effetto dell'istituzione di nuove cariche pubbliche anche di rango elevato (es. presidente della corte Costituzionale, vice presidente CSM, presidente del CNEL, procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, presidente dei TAR ecc.) e - dall'altro - imprecisa perchè fotografa una situazione storica oggi mutata (si pensi ad esempio all'avvenuta trasformazione del processo penale da inquisitorio ad accusatorio e del conseguente mutato rilievo attribuito agli organi della pubblica accusa).
Si può pertanto affermare, a ragione, che la fonte primaria in materia è oggi costituita dalla prassi.

 

L'ORDINE DELLE PRECEDENZE
IN SEDE REGIONALE E PROVINCIALE

(sono incluse alcune autorità nazionali frequentemente presenti)

Seconda categoria

1^ CLASSE

  • Ministri
  • Ambasciatori stranieri
  • Presidenti giunta e consiglio regionale, in sede
  • Parlamenteri membri di uffici di presidenza delle Camere
  • Sottosegretari di Stato
  • Presidenti delle giunte e commissioni parlamentari

2^ CLASSE

  • Presidenti delle Autorità garanti referenti al Parlamento

3^ CLASSE

  • Parlamentari nazionali ed europei

Terza categoria

1^ CLASSE

  • Prefetto, in sede
  • Sindaco della città (se sono presenti ministri o sottosegretari designati, precede il prefetto nelle città capoluogo)
  • Presidente della Corte d'appello, in sede
  • Presidenti della Provincia, in sede

3^ CLASSE

  • Consoli generali di carriera e onorari e consoli di carriera e onorari
  • Membri del consiglio superiore della magistratura
  • (Scienziati, umanisti, artisti di chiarissima fama nazionale)
  • Procuratore generale della Corte d'appello, in sede
  • (Vescovo della diocesi. Ad esso possono essere equiparati, in particolari eventi, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti)
  • Vicepresidenti della giunta e del consiglio regionale, in sede
  • Presidente del T.a.r., in sede
  • Presidente della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, in sede
  • Comandante dellaRegione militare, del Dipartimento militare marittimo e della Regione aerea, in sede
  • Presidente del consiglio comunale, in sede
  • Presidente del consiglio provinciale, in sede
  • (Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale)
  • Medaglie d'oro al v.m. e al v.c.

4^ CLASSE

  • Membri delle Autorità garanti
  • Rettore dell'Università, in sede
  • Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede
  • Presidente del Tribunale, in sede (se nella sede no c'è Corte d'appello, prende posto nella posizione del presidente della Corte d'appello
  • Procuratore della Repubblica, in sede (se nella sede non c'è Corte d'appello, prende posto nella posizione del procuratore generale)
  • Procuratore generale della Corte dei conti, in sede
  • Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede
  • Capo delegazione regionale della Corte dei conti, in sede
  • Avvocato distrettuale dello Stato, in sede
  • Assessori regionali, in sede
  • Membri dell'ufficio di presidenza e presidenti commissioni consiliari e giunte regionali, in sede
  • Direttori regionali e provinciali degli uffici statali
  • Presidente dell'Autorità portuale, in sede
  • Presidente delegazione Banca d'Italia, in sede
  • Difensore civico regionale e presidente Co,re.co. e Co.re.ra.t., in sede
  • Presidenti della Commissione tributaria, in sede
  • Capigruppo del consiglio regionale, in sede
  • Presidi di Facoltà universitarie, in sede
  • Vicepresidenti delle giunte comunali e provinciali, in sede
  • Assessori comunali e provinciali, in sede
  • Vicepresidenti del consiglio comunale e provinciale, in sde
  • Presidenti di commissione permanenti comunali e provinciali, in sede
  • Consiglieri regionali, in sede
  • Professsori ordinari di Università, titolari in sede
  • Presidente della Comunità montana, in sede
  • Difensori civici, comunali e provinciali, in sede

Quarta categoria

  • Dirigenti statali e qualifiche equiparate, titolari d'ufficio, in sede
  • Presidenti di circoscrizioni comunali, in sede
  • Consiglieri comunali e provinciali, in sede
  • Direttore generale del Comune e della provincia, in sede
  • Segretari comunale e provinciale, in sede
  • Presidenti di aziende comunali e provinciali, in sede
  • Direttore generale Azienda USL, in sede
  • Presidenti di istituzioni comunali e provinciali, in sde
  • Dirigenti di enti locali, in sede

 

Tratto da "Il cerimoniale moderno e il protocollo di stato - regole scritte e non scritte - seconda edizione" di Massimo Sgrelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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