FUNZIONI CONSOLARI
Le funzioni consolari consistono nel:
a) proteggere, nello Stato di residenza, gli interessi dello
Stato di invio e dei suoi cittadini, sia persone fisiche che morali,
nei limiti consentiti dal diritto internazionale;
b) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche,
culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza
e promuovendo in ogni altro modo le relazioni amichevoli tra gli stessi
nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
c) informarsi, con ogni mezzo lecito, della condizione e dell'evoluzione
della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato
di residenza, farne rapporto al governo dello Stato di invio e dare
informazioni alle persone interessate;
d) rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini
dello Stato di invio nonche' visti e documenti appropriati alle persone
che desiderino recarvisi;
e) prestare soccorso ed assistenza ai nazionali dello Stato di invio,
persone fisiche o morali;
f) agire in qualita' di notaio e di ufficiale di stato civile
ed esercitare funzioni similari, nonche' talune funzioni di natura
amministrativa, sempre che non vi si oppongano le leggi ed i regolamenti
dello Stato di residenza;
g) salvaguardare gli interessi dei nazionali dello Stato di
invio, persone fisiche o morali, nelle successioni "mortis
causa" nel territorio dello Stato di residenza, in conformita'
con le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo;
h) salvaguardare entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti
dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e degli incapaci,
cittadini dello Stato di invio, particolarmente quando occorra istituire
una tutela o una curatela nei loro confronti;
i) fatte salve le pratiche e le procedure in vigore nello Stato di residenza,
rappresentare i cittadini dello Stato di invio o prendere disposizioni
atte ad assicurare la loro appropriata rappresentanza davanti ai tribunali
ed alle altre autorita' dello Stato di residenza, per chiedere,
in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo, l'adozione
di misure provvisorie ai fini della salvaguardia dei diritti ed interessi
di questi connazionali, quando essi, a causa della loro assenza o per
qualsiasi altra ragione, non possono provvedere tempestivamente alla
difesa di tali diritti ed interessi;
j) trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziari ed espletare
commissioni rogatorie in conformita' agli accordi internazionali in
vigore o, in mancanza di tali accordi, in ogni altro modo compatibile
con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza;
k) esercitare i diritti di controllo e di ispezione, previsti
dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio, sulle navi marittime
e sui batelli fluviali aventi la nazionalita' dello Stato di invio
e sugli aereomobili immatricolati nello stesso, nonche' sui loro equipaggi;
l) prestare assistenza alle navi, ai batelli ed agli aereomobili
menzionati al punto k) del presente articolo, come pure ai loro
equipaggi; ricevere le dichiarazioni relative al viaggio di tali
navi e batelli; esaminare e vistare documenti di bordo e, senza
pregiudizio dei poteri delle autorita' dello Stato di residenza, condurre
inchieste sugli incidenti occorsi durante la traversata e regolare,
in quanto cio' sia consentito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato
di invio, le divergenze di ogni natura tra il comandante, gli ufficiali
ed i marinai;
m) esercitare ogni altra funzione che sia affidtata dallo
Stato di invio ad un ufficio consolare e che non sia vietata dalle
leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, od alla quale quest'ultimo
non si opponga o che sia menzionata negli accordi internazionali in
vigore tra lo stato di invio e quello di residenza.