Corpo Consolare Della  Sardegna
 

CONVENZIONE DI VIENNA

SULLE RELAZIONI CONSOLARI

DEL 24 APRILE 1963
(Per Estratto)

La presente Convenzione e gli annessi Protocolli sono stati aperti alla firma il 24 aprile 1963, dopo essere stati adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni consolari svoltasi a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963.
La Convenzione e' entrata in vigore internazionalmente il 19 marzo 1967 in conformita' al suo art. 77. Nella stessa data sono entrati in vigore internazionalmente i due Protocolli.


Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari

Gli Stati presenti alla presente Convenzione,
OMISSIS
convinti che il fine di questi privilegi ed immunita' non e' quello di avvantaggiare determinate persone, ma di assicurare un efficace espletamento delle funzioni degli uffici consolari, a nome dei loro rispettivi Stati,
OMISSIS,
convengono su quanto segue :

Articolo 1
DEFINIZIONI


1. - Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti si intendono come e' precisato in appresso :
a) con l'espressione ufficio consolare si intende ogni consolato generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare;
b) con l'espressione circoscrizione consolare si intende il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
c) con l'espressione capo di ufficio consolare si intende la persona incaricata di agire in tale qualifica;
d) con l'espressione funzionario consolare si intende ogni persona, compreso il capo di ufficio consolare, incaricato in tale qualita' dell'esercizio di funzioni consolari;
e) con l'espressione impiegato consolare si intende ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare;
f) con l'espressione membro del personale di servizio si intende ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare;
g) con l'espressione membro dell'ufficio consolare si intendono i funzionari consolari ed i membri del personale di servizio;
h) con l'espressione membro del personale consolare si intendono i funzionari consolari, ad eccezione del capo di ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
i) con l'espressione membro del personale privato si intende una persona impiegata eclusivamente al servizio privato di un membro dell'ufficio consolare;
j) con l'espressione locali consolari si intendono i fabbricati o le parti di fabbricati ed il suolo pertinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente per i fini dell'ufficio consolare;
k) l'espressione archivi consolari comprende tutte le carte, documenti, corrispondenze, libri, films, nastri magnetici e registri dell'ufficio consolare, come pure il materiale di cifra gli schedari ed i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
2. - I funzionari consolari sono di due categorie, funzionari consolari di carriera e funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capitolo III si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari.
3. - Lo status particolare dei membri degli uffici consolari, che sono cittadini dello Stato di residenza o che in tale Stato hanno la loro residenza permanente, e' retto dall'art. 71 della presente Convenzione.

Capitolo Primo
LE RELAZIONI CONSOLARI IN GENERALE

Sezione I
Stabilimento e condotta delle relazioni consolari


Articolo 2
STABILIMENTO DI RELAZIONI CONSOLARI

OMISSIS

Articolo 3
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

OMISSIS

Articolo 4
APERTURA DI UN UFFICIO CONSOLARE

OMISSIS

Articolo 5
FUNZIONI CONSOLARI

Le funzioni consolari consistono nel:

a) proteggere, nello Stato di residenza, gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, sia persone fisiche che morali, nei limiti consentiti dal diritto internazionale;
b) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza e promuovendo in ogni altro modo le relazioni amichevoli tra gli stessi nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
c) informarsi, con ogni mezzo lecito, della condizione e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, farne rapporto al governo dello Stato di invio e dare informazioni alle persone interessate;
d) rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato di invio nonche' visti e documenti appropriati alle persone che desiderino recarvisi;
e) prestare soccorso ed assistenza ai nazionali dello Stato di invio, persone fisiche o morali;
f) agire in qualita' di notaio e di ufficiale di stato civile ed esercitare funzioni similari, nonche' talune funzioni di natura amministrativa, sempre che non vi si oppongano le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza;
g) salvaguardare gli interessi dei nazionali dello Stato di invio, persone fisiche o morali, nelle successioni "mortis causa" nel territorio dello Stato di residenza, in conformita' con le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo;
h) salvaguardare entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e degli incapaci, cittadini dello Stato di invio, particolarmente quando occorra istituire una tutela o una curatela nei loro confronti;
i) fatte salve le pratiche e le procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato di invio o prendere disposizioni atte ad assicurare la loro appropriata rappresentanza davanti ai tribunali ed alle altre autorita' dello Stato di residenza, per chiedere, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo, l'adozione di misure provvisorie ai fini della salvaguardia dei diritti ed interessi di questi connazionali, quando essi, a causa della loro assenza o per qualsiasi altra ragione, non possono provvedere tempestivamente alla difesa di tali diritti ed interessi;
j) trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziari ed espletare commissioni rogatorie in conformita' agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, in ogni altro modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza;
k) esercitare i diritti di controllo e di ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio, sulle navi marittime e sui batelli fluviali aventi la nazionalita' dello Stato di invio e sugli aereomobili immatricolati nello stesso, nonche' sui loro equipaggi;
l) prestare assistenza alle navi, ai batelli ed agli aereomobili menzionati al punto k) del presente articolo, come pure ai loro equipaggi; ricevere le dichiarazioni relative al viaggio di tali navi e batelli; esaminare e vistare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorita' dello Stato di residenza, condurre inchieste sugli incidenti occorsi durante la traversata e regolare, in quanto cio' sia consentito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio, le divergenze di ogni natura tra il comandante, gli ufficiali ed i marinai;
m) esercitare ogni altra funzione che sia affidtata dallo Stato di invio ad un ufficio consolare e che non sia vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, od alla quale quest'ultimo non si opponga o che sia menzionata negli accordi internazionali in vigore tra lo stato di invio e quello di residenza.

Articolo 6
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

OMISSIS

Articolo 7
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI IN UN PAESE TERZO

OMISSIS

Articolo 8
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI PER CONTO DI UN PAESE TERZO

OMISSIS

Articolo 9
CLASSI DEI CAPI D' UFFICIO CONSOLARE

1. - I capi di ufficio consolare si dividono in quattro classi, e precisamente :
a) consoli generali;
b) consoli;
c) vice consoli;
d) agenti consolari.
2. - Il paragrafo 1 del presente articolo non limita in alcun modo il diritto di qualsiasi Parte Contraente di stabilire la denominazione dei funzionari consolari che non siano capi di ufficio consolare.

Capitolo Secondo
FACILITAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA' CONCERNENTI GLI UFFICI CONSOLARI, I FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA E GLI ALTRI MEMBRI DI UN UFFICIO CONSOLARE

Sezione I.
Facilitazioni, privilegi ed immunita' concernenti l'ufficio consolare

Articolo 28
FACILITAZIONI ACCORDATE ALL'UFFICIO CONSOLARE PER LA SUA ATTIVITA'

Lo Stato di residenza accordera' ogni facilitazione per lo svolgimento delle funzioni di un ufficio consolare.

Articolo 29
USO DELLA BANDIERA E DELLO STEMMA NAZIONALE

1. - Lo Stato di invio ha diritto di utilizzare nello Stato di residenza la propria bandiera nazionale ed il proprio stemma in conformita' alle disposizioni del presente articolo.
2. - La bandiera nazionale dello Stato di invio puo' essere esposta e lo stemma puo' essere collocato sull'edificio occupato dall'ufficio consolare e sulla sua porta di accesso, come pure sulla residenza del capo di ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto, quando essi sono utilizzati per le esigenze di servizio.
3. - Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo sara' tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Articolo 30
INSTALLAZIONE

1. - Lo Stato di residenza deve facilitare, nel quadro delle proprie leggi e regolamenti, l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato di invio, dei locali necessari all'ufficio consolare o aiutare lo Stato di invio a procurarsi i locali in altro modo.
2. - Esso deve parimenti, ove occorra, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi
convenienti per i suoi membri.

Articolo 31
INVIOLABILITA' DEI LOCALI CONSOLARI

OMISSIS

Articolo 32
ESENZIONE FISCALE DEI LOCALI CONSOLARI

OMISSIS

Articolo 33
INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI E DOCUMENTI CONSOLARI

OMISSIS

Articolo 34
LIBERTA' DI MOVIMENTO

Fatte salve le disposizioni delle proprie leggi e dei propri regolamenti relativi alle zone in cui l'accesso e' vietato o disciplinato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'ufficio consolare, la liberta' di spostamento e di circolazione sul suo territorio

Articolo 35
LIBERTA' DI COMUNICAZIONE

1. - Lo Stato di residenza permette e protegge la liberta' di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con il governo, con le missioni diplomatiche o con gli altri uffici consolari dello Stato di invio, comunque situati, l'ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, ivi compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'ufficio consolare non puo' installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica, se non con l'assenso dello Stato di residenza.
2. - La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare e' inviolabile. L'espressione corrispondenza ufficiale comprende tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. - La valigia consolare non deve essere aperta ne' trattenuta. Tuttavia, se le autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di ritenere che la valigia contenga cose diverse dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, possono richiedere che la valigia venga aperta in loro presenza da un rappresentante dello Stato di invio. Se le autorita' di questo Stato oppongono un rifiuto alla richiesta, la valigia e' rinviata al suo luogo di partenza.
4. - I colli che costituiscono la valigia consolare debbono essere muniti di contrassegni esterni visibili che ne rendano riconoscibile il carattere e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale nonche' documenti od oggetti destinati esclusivamente ad uso ufficiale.
5. - Il corriere consolare deve essere portatore di un documento ufficiale, che ne attesti la qualita' e precisi il numero dei colli costituenti la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza lo consenta, egli non deve essere ne' un cittadino dello Stato di residenza, ne', salvo che sia cittadino dello Stato di invio, un residente stabile nello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, tale corriere e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' della persona e non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o detenzione.
6. - Lo Stato di invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi uffici consolari possono designare corrieri consolari ad hoc. In tal caso troveranno conforme applicazione le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, con l'eccezione che le immunita' ivi menzionate cesseranno di essere applicate allorche' il corriere avra' rimesso al destinatario la valigia consolare a lui affidata.
7. - La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aereomobile commerciale, che deve fare scalo in un punto di entrata autorizzata. Il comandante deve essere portatore di un documento ufficiale indicante il numero dei colli che costituiscono la valigia, ma non e' considerato un corriere consolare. Previo accordo con le competenti autorita' locali, l'ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri a prendere possesso della valigia, direttamente e deliberatamente, dalle mani del comandante della nave o dell'aereomobile.

Articolo 36
COMUNICAZIONE COI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO

1. - Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato di invio:
a) i funzionari consolari debbono avere la liberta' di comunicare coi loro cittadini dello Stato di invio e recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato di invio debbono avere la stessa liberta' di comunicare coi funzionari consolari e di recarsi presso di loro;
b) se l'interessato ne fa domanda, le autorita' competenti dello Stato di residenza debbono avvertire senza indugio l'ufficio consolare dello Stato di invio allorquando, entro la circoscrizione consolare, un cittadino di tale Stato sia arrestato , incarcerato o sottoposto a detenzione preventiva od a qualsiasi altra forma di detenzione.
Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata, incarcerata o sottoposta a detenzione preventiva od a qualsiasi altra forma di detenzione deve ugualmente essere trasmessa dalle dette autorita' senza indugio. Le dette autorita' debbono senza indugio informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente comma.
c) i funzionari consolari hanno il diritto di visitare un cittadino dello Stato di invio che sia incarcerato o sottoposto a detenzione preventiva od a qualsiasi altra forma di detenzione, di intrattenersi e corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio. Essi hanno parimenti il diritto di visitare un cittadino che, nella loro circoscrizione, sia incarcerato o detenuto in esecuzione di un giudicato. Tuttavia i funzionari consolari debbono astenersi dall'intervento in favore di un cittadino incarcerato o sottoposto a detenzione preventiva od a qualsiasi altra forma di detenzione, qualora l'interessato vi si opponga espressamente.
2. - I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbono essere esercitati nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello stato di residenza, restando inteso tuttavia che le dette leggi e regolamenti debbono consentire la piena realizzazione dei fini, per i quali sono accordati i diritti previsti dal presente articolo.

Articolo 37
INFORMAZIONE IN CASO DI MORTE, DI TUTELA O CURATELA, DI NAUFRAGIO E DI INCIDENTE AEREO

Se le autorita' competenti dello Stato di residenza possiedono le relative informazioni, hanno il dovere :

a) nel caso di morte di un cittadino dello Stato di invio, di informare senza indugio l'ufficio consolare nella cui circoscrizione il decesso e' avvenuto;
b) di notificare senza indugio al competente ufficio consolare tutti i casi sia necessario a provvedere alla nomina di un curatore per un cittadino dello Stato di invio. Resta salva tuttavia l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza per quanto concerne la nomina di tale tutore o curatore;
c) allorquando una nave od un battello, avente la nazionalita' dello Stato di invio, faccia naufragio o si incagli nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, o se un aereomobile, immatricolato nello Stato di invio, subisce un incidente nel territorio dello Stato di residenza, di informare senza indugio l'ufficio consolare piu' vicino al luogo del sinistro.

Articolo 38
COMUNICAZIONE CON LE AUTORITA' DELLO STATO DI RESIDENZA

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi :
a) alle competenti autorita' locali della loro circoscrizione consolare;
b) alle competenti autorita' centrali dello Stato di residenza se e nei limiti in cui cio' sia ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi di tale Stato e dagli accordi internazionali in materia

Articolo 39
DIRITTI E TASSE CONSOLARI

1. - L'ufficio consolare puo' percepire, nel territorio dello Stato di residenza, i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio per gli atti consolari.
2. - Le somme percepite a titolo di diritti e tasse, previsti al paragrafo 1 del presente articolo e le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.


Sezione II.
Facilitazioni, privilegi e immunita' concernenti i funzionari di carriera e gli altri membri dell'ufficio consolare.

Articolo 40
PROTEZIONE DEI FUNZIONARI CONSOLARI

Lo Stato di residenza trattera' i funzionari con il rispetto che loro e' dovuto ed adottera' tutte le misure appropriate per prevenire qualsiasi attentato alla loro persona, alla loro liberta' od alla loro dignita'.


Articolo 41
INVIOLABILITA' PERSONALE DEI FUNZIONARI CONSOLARI


1. - I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva, se non in caso di crimine grave ed a seguito di decisione dell'autorita' giudiziaria competente.
2. - Ad eccezione del caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati ne' sottoposti ad alcuna forma di limitazione della liberta' personale, salvo in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
3. - Quando un procedimento penale e' instaurato contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a presentarsi dinanzi alle autorita' competenti. Tuttavia la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare in ragione della sua posizione ufficiale, ad eccezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.
Quando, nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, si rende necessario porre un funzionario in stato di detenzione preventiva, il procedimento nei suoi confronti deve essere aperto nel piu' breve termine possibile.

Articolo 42
NOTIFICA IN CASO DI ARRESTO, DI DETENZIONE O DI PROVVEDIMENTO

OMISSIS


Articolo 43
IMMUNITA' DI GIURISDIZIONE

OMISSIS

Articolo 44
OBBLIGO DI RISPONDERE COME TESTIMONE

1. - I membri di un ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari o amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non debbono rifiutarsi di rispondere come testimoni, salvo il caso menzionato al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare nessuna misura coercitiva od altra sanzione potra' essergli applicata.
2. - L'autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di recare intralcio ad un funzionario consolare nell'assolvimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la testimonianza presso la sua residenza o nell'ufficio consolare, od accettare una dichiarazione scritta del funzionario, ogni qualvolta cio' sia possibile.
3. - I membri di un ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti che abbiano attinenza con l'esercizio delle loro funzioni, ne' a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Essi hanno altresi' il diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sul diritto nazionale dello Stato di invio.

Articolo 45
RINUNCIA AI PRIVILEGI ED ALLE IMMUNITA'

1. - Lo Stato di invio puo' rinunciare, riguardo ad un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti dagli art. 41, 43 e 44.
2. - La rinuncia deve essere sempre espressa, salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
3. - Se un funzionario consolare od un impiegato consolare, in materia nella quale godrebbe dell'immunita' giurisdizionale in virtu' dell'articolo 43 intenta una procedura, non puo' invocare l'imunita' giurisdizionale nei riguardi di qualsivoglia domanda riconvenzionale direttamente collegata alla domanda principale.

Articolo 46
ESENZIONE DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI STRANIERI E DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

OMISSIS

Articolo 47
ESENZIONE DEL PERMESSO DI LAVORO

OMISSIS


Articolo 48
ESENZIONE DEL REGIME DI SICUREZZA SOCIALE

OMISSIS

Articolo 49
ESENZIONE FISCALE

OMISSIS

Articolo 50
ESENZIONE DEI DIRITTI DOGANALI E DELLA VISITA DOGANALE

OMISSIS

Articolo 51
SUCESSIONE DI UN MEMBRO DELL'UFFICIO CONSOLARE O DI UN MEMBRO DELLA SUA FAMIGLIA

OMISSIS


Articolo 52
ESENZIONE DI PRESTAZIONI PERSONALI

OMISSIS

Articolo 53
INIZIO E TERMINE DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' CONSOLARI

1. - Ogni membro dell'ufficio consolare gode dei privilegi e delle immunita' previsti dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso nello Stato di residenza per prendere possesso del proprio ufficio o, se si trova gia' nel territorio, dal momento dell'assunzione delle funzioni presso l'ufficio consolare.
2. - I membri della famiglia di un membro dell'ufficio consolare con lui conviventi, come pure i membri della famiglia del suo personale privato, godono dei privilegi dell'immunita' previsti dalla presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date : la data dalla quale il detto membro dell'ufficio consolare gode dei privilegi e delle immunita' in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; quella del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza, o quella in cui essi sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.
3. - Quando le funzioni di un membro dell'ufficio consolare hanno termine, i suoi privilegi ed immunita' cosi' come quella dei membri della sua famiglia con lui convivente o dei membri del suo personale privato, cessano di regola alla prima delle seguenti date : quella in cui la suddetta persona lascia il territorio dello Stato di residenza, o quella di scadenza di un lasso di tempo ragionevole che le sara' accordato a tal fine; ma sussistono sino a quel momento anche nel caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi ed immunita' hanno fine appena esse cessano di appartenere al consorzio domenstico o di essere al servizio di un membro dell'ufficio consolare, restando tuttavia inteso che se tali persone hanno intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza in un lasso di tempo ragionevole, i loro privilegi ed immunita' sussistono sino al momento della loro partenza.
4. - Tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle sue funzioni, l'imunita' di giurisdizione sussiste senza limite di durata.
5. - In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare, i membri della sua famiglia con lui conviventi continuano a godere dei privilegi e delle immunita' di cui sono beneficiari sino alla prima delle seguenti date: quella in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, o quella di scadenza di un lasso di tempo ragionevole che sara' loro accordato a tal fine.


Articolo 54
OBBLIGHI DEGLI STATI TERZI

OMISSIS

Articolo 55
RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DELLO STATO DI RESIDENZA

1. - Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunita', tutte le persone che beneficiano di tali privilegi ed immunita' hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno altresi' il dovere di non ingerirsi negli affari interni di tale Stato.
2. - I locali consolari non saranno utilizzati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
3. - Le disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilita' di installare, in una parte dell'edificio dove si trovano i locali dell'ufficio consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che i locali adibiti a questi uffici siano separati da quelli che sono utilizzati per l'ufficio consolare. In tal caso i detti uffici non saranno considerati, ai fini della presente Convenzione, come facenti parte dei locali consolari.


Articolo 56
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CAUSATI A TERZI

OMISSIS

Articolo 57
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE PRIVATA DI CARATTERE ECONOMICO

OMISSIS

Capitolo Terzo
REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI ASSISTITI DA ESSI DIRETTI

Articolo 58
DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI FACILITAZIONI, PRIVILEGI E IMMUNITA'

1. - Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il par. 3 dell'art. 54 ed i par. 2 e 3 dell'art. 55 si applicano agli uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali uffici consolari sono regolati dagli art. 59, 60, 61 e 62.
2. - Gli art. 42 e 43, il par. 2 dell'art.44, gli articoli 45 e 53 ed il par. 1 dell'art. 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari sono regolati dagli articoli 63,64,65,66 e 67.
3. - I privilegi e le immunita' previsti nella presente Convenzione non sono accordati ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare che sia impiegato in un ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. - Lo scambio di valige consolari, tra due uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari, non e' ammesso senza il consenso dei due Stati di residenza.

Articolo 59
PROTEZIONE DEI LOCALI CONSOLARI

Lo Stato di residenza adotta le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario e per impedire che essi siano invasi e che la pace dell'ufficio consolare sia turbata o la sua dignita' compromessa.

Articolo 60
ESENZIONE FISCALE DEI LOCALI CONSOLARI

OMISSIS


Articolo 61
INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI E DEI DOCUMENTI CONSOLARI

Gli archivi ed i documenti consolari di un ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo ed in ogni luogo in cui si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione od al loro commercio.

Articolo 62
ESENZIONE DOGANALE

Lo Stato di residenza accorda, secondo le leggi ed i regolamenti che esso puo' adottare, l'entrata e l'esenzione di tutti i diritti doganali, tasse o altre percezioni connesse, diverse dagli oneri per deposito, trasporto o servizi analoghi, per le seguenti cose, a condizione che siano destinate esclusivamente ad uso ufficiale di un ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario : stemmi, bandiere, insegne, sigilli, timbri, libri e stampati ufficiali, mobili d'ufficio, materiali ed acessori d'ufficio e oggetti analoghi, forniti all'ufficio consolare dallo Stato di invio o a sua richiesta.

Articolo 63
PROCEDIMENTI PENALI

Qualora un procedimento penale sia instaurato nei confronti di un funzionario consolare onorario, questi è tenuto a presentarsi dinnanzi alle autorità competenti. Tuttavia, il procedimento deve essere condotto con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare onorario in ragione della sua posizione ufficiale e, salvo che l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da intralciare meno possibile l'esercizio delle finzioni consolari. Quando si renda necessario porre un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, il procedimento diretto contro di lui deve essere aperto nel più breve termine possibile.

Articolo 64
PROTEZIONE DEL FUNZIONARIO CONSOLARE ONORARIO

Lo Stato di residenza e' tenuto ad accordare al funzionario consolare la protezione che puo' essere necessaria in ragione della sua posizione ufficiale.

Articolo 65
ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE DEGLI STRANIERI E DAL PERMESSO DI SOGGIORNO

I funzionari consolari onorari, eccettuati quelli che svolgono nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

Articolo 66
ESENZIONE FISCALE

Il funzionario consolare onorario e' esente da tutte le imposte sulle indennita' e sugli emolumenti che egli percepisce dallo Stato di invio in ragione dell'esercizio delle funzioni consolari

Articolo 67
ESENZIONI DALLE PRESTAZIONI PERSONALI

Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari onorari da ogni prestazione personale e da ogni servizio d'interesse pubblico, di qualunque natura e dagli oneri militari quali le requisizioni, le contribuzioni e gli alloggi militari.


Articolo 68
CARATTERE FACOLTATIVO DELL'ISTITUZIONE DEI FUNZIONALI CONSOLARI ONORARI

Ciascun Stato e' libero di decidere se nominera' o ricevera' funzionari consolari onorari.

Capitolo Quarto
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 69
AGENTI CONSOLARI NON CAPI DI UFFICIO CONSOLARE

OMISSIS

Articolo 70
ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSOLARE PER UNA MISSIONE DIPLOMATICA

OMISSIS


Articolo 71
RICONOSCIMENTO DI RESIDENTI PERMANENTI DELLO STATO DI RESIDENZA

OMISSIS

Articolo 72
NON DISCRIMINAZIONE

1. - Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non fara'discriminazioni tra gli Stati.
2. - Tuttavia non saranno considerati discriminatori :
a) il fatto che lo Stato di residenza applichi restrittivamente una delle presente disposizioni della presente Convenzione, perche' essa e' cosi' applicata ai suoi uffici consolari nello Stato di invio;
b) il fatto che tra taluni Stati si addivenga vicendevolmente alla concessione, per consuetudine o per via di accordo, di un trattamento piu' favorevole di quello che richiedono le disposizioni della presente Convenzione.


Articolo 73
RAPPORTO TRA LA PRESENTE CONVENZIONE E GLI ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. - Le disposizioni della presente Convenzione non recano pregiudizio ad altri accordi in vigore nei rapproti tra gli Stati che ne sono parte.
2. - Nessuna norma della presente convenzione puo' avere l'effetto di impedire agli Stati di concludere accordi internazionali che conformino o completino o integrino le sue disposizioni o ne estendano il campo di applicazione.


Capitolo Quinto
DISPOSIZIONI FINALI

Artticolo 74
FIRMA

OMISSIS

Articolo 75
RATTIFICA

OMISSIS

Articolo 76
ADESIONE

OMISSIS

Articolo 77
ENTRATA IN VIGORE

OMISSIS

Articolo 78
NOTIFICA ATTRAVERSO IL
SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS


Articolo 79
TESTI FACENTI FEDE

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo faranno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne fara' tenere copie certificate conformi a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'articolo 74.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna addì ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.

OMISSIS


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