CONVENZIONE DI VIENNA
SULLE RELAZIONI CONSOLARI
DEL 24 APRILE 1963
(Per Estratto)
La presente Convenzione e gli annessi Protocolli sono
stati aperti alla firma il 24 aprile 1963, dopo essere stati adottati
dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni consolari svoltasi
a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963.
La Convenzione e' entrata in vigore internazionalmente il 19 marzo 1967
in conformita' al suo art. 77. Nella stessa data sono entrati in vigore
internazionalmente i due Protocolli.
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari
Gli Stati presenti alla presente Convenzione,
OMISSIS
convinti che il fine di questi privilegi ed immunita' non e' quello
di avvantaggiare determinate persone, ma di assicurare un efficace espletamento
delle funzioni degli uffici consolari, a nome dei loro rispettivi Stati,
OMISSIS,
convengono su quanto segue :
Articolo 1
DEFINIZIONI
1. - Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti si
intendono come e' precisato in appresso :
a) con l'espressione ufficio consolare si intende ogni consolato
generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare;
b) con l'espressione circoscrizione consolare si intende il territorio
attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
c) con l'espressione capo di ufficio consolare si intende la
persona incaricata di agire in tale qualifica;
d) con l'espressione funzionario consolare si intende ogni persona,
compreso il capo di ufficio consolare, incaricato in tale qualita' dell'esercizio
di funzioni consolari;
e) con l'espressione impiegato consolare si intende ogni persona
impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare;
f) con l'espressione membro del personale di servizio si intende
ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare;
g) con l'espressione membro dell'ufficio consolare si intendono
i funzionari consolari ed i membri del personale di servizio;
h) con l'espressione membro del personale consolare si intendono
i funzionari consolari, ad eccezione del capo di ufficio consolare,
gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
i) con l'espressione membro del personale privato si intende
una persona impiegata eclusivamente al servizio privato di un membro
dell'ufficio consolare;
j) con l'espressione locali consolari si intendono i fabbricati
o le parti di fabbricati ed il suolo pertinente che, chiunque ne sia
il proprietario, sono utilizzati esclusivamente per i fini dell'ufficio
consolare;
k) l'espressione archivi consolari comprende tutte le carte,
documenti, corrispondenze, libri, films, nastri magnetici e registri
dell'ufficio consolare, come pure il materiale di cifra gli schedari
ed i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
2. - I funzionari consolari sono di due categorie, funzionari
consolari di carriera e funzionari consolari onorari.
Le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione si applicano
agli uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le
disposizioni del capitolo III si applicano agli uffici consolari diretti
da funzionari consolari onorari.
3. - Lo status particolare dei membri degli uffici consolari, che sono
cittadini dello Stato di residenza o che in tale Stato hanno la loro
residenza permanente, e' retto dall'art. 71 della presente Convenzione.
Capitolo Primo
LE RELAZIONI CONSOLARI IN GENERALE
Sezione I
Stabilimento e condotta delle relazioni consolari
Articolo 2
STABILIMENTO DI RELAZIONI CONSOLARI
OMISSIS
Articolo 3
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI
OMISSIS
Articolo 4
APERTURA DI UN UFFICIO CONSOLARE
OMISSIS
Articolo 5
FUNZIONI CONSOLARI
Le funzioni consolari consistono nel:
a) proteggere, nello Stato di residenza, gli interessi
dello Stato di invio e dei suoi cittadini, sia persone fisiche che morali,
nei limiti consentiti dal diritto internazionale;
b) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche,
culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza
e promuovendo in ogni altro modo le relazioni amichevoli tra gli stessi
nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
c) informarsi, con ogni mezzo lecito, della condizione e dell'evoluzione
della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato
di residenza, farne rapporto al governo dello Stato di invio e dare
informazioni alle persone interessate;
d) rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini
dello Stato di invio nonche' visti e documenti appropriati alle persone
che desiderino recarvisi;
e) prestare soccorso ed assistenza ai nazionali dello Stato di
invio, persone fisiche o morali;
f) agire in qualita' di notaio e di ufficiale di stato
civile ed esercitare funzioni similari, nonche' talune funzioni di natura
amministrativa, sempre che non vi si oppongano le leggi ed i regolamenti
dello Stato di residenza;
g) salvaguardare gli interessi dei nazionali dello Stato
di invio, persone fisiche o morali, nelle successioni "mortis causa"
nel territorio dello Stato di residenza, in conformita' con le leggi
ed i regolamenti di quest'ultimo;
h) salvaguardare entro i limiti fissati dalle leggi e
dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e
degli incapaci, cittadini dello Stato di invio, particolarmente quando
occorra istituire una tutela o una curatela nei loro confronti;
i) fatte salve le pratiche e le procedure in vigore nello Stato
di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato di invio
o prendere disposizioni atte ad assicurare la loro appropriata rappresentanza
davanti ai tribunali ed alle altre autorita' dello Stato di residenza,
per chiedere, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo,
l'adozione di misure provvisorie ai fini della salvaguardia dei diritti
ed interessi di questi connazionali, quando essi, a causa della loro
assenza o per qualsiasi altra ragione, non possono provvedere tempestivamente
alla difesa di tali diritti ed interessi;
j) trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziari ed espletare
commissioni rogatorie in conformita' agli accordi internazionali in
vigore o, in mancanza di tali accordi, in ogni altro modo compatibile
con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza;
k) esercitare i diritti di controllo e di ispezione, previsti
dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio, sulle navi marittime
e sui batelli fluviali aventi la nazionalita' dello Stato di invio e
sugli aereomobili immatricolati nello stesso, nonche' sui loro equipaggi;
l) prestare assistenza alle navi, ai batelli ed agli aereomobili
menzionati al punto k) del presente articolo, come pure ai loro equipaggi;
ricevere le dichiarazioni relative al viaggio di tali navi e batelli;
esaminare e vistare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri
delle autorita' dello Stato di residenza, condurre inchieste sugli incidenti
occorsi durante la traversata e regolare, in quanto cio' sia consentito
dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio, le divergenze di
ogni natura tra il comandante, gli ufficiali ed i marinai;
m) esercitare ogni altra funzione che sia affidtata dallo
Stato di invio ad un ufficio consolare e che non sia vietata dalle leggi
e dai regolamenti dello Stato di residenza, od alla quale quest'ultimo
non si opponga o che sia menzionata negli accordi internazionali in
vigore tra lo stato di invio e quello di residenza.
Articolo 6
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE
CONSOLARE
OMISSIS
Articolo 7
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI IN UN PAESE TERZO
OMISSIS
Articolo 8
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI PER CONTO DI UN PAESE TERZO
OMISSIS
Articolo 9
CLASSI DEI CAPI D' UFFICIO CONSOLARE
1. - I capi di ufficio consolare si dividono in quattro
classi, e precisamente :
a) consoli generali;
b) consoli;
c) vice consoli;
d) agenti consolari.
2. - Il paragrafo 1 del presente articolo non limita in alcun modo il
diritto di qualsiasi Parte Contraente di stabilire la denominazione
dei funzionari consolari che non siano capi di ufficio consolare.
Capitolo Secondo
FACILITAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA' CONCERNENTI GLI UFFICI CONSOLARI,
I FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA E GLI ALTRI MEMBRI DI UN UFFICIO
CONSOLARE
Sezione I.
Facilitazioni, privilegi ed immunita' concernenti l'ufficio consolare
Articolo 28
FACILITAZIONI ACCORDATE ALL'UFFICIO CONSOLARE PER LA SUA ATTIVITA'
Lo Stato di residenza accordera' ogni facilitazione per
lo svolgimento delle funzioni di un ufficio consolare.
Articolo 29
USO DELLA BANDIERA E DELLO STEMMA NAZIONALE
1. - Lo Stato di invio ha diritto di utilizzare nello
Stato di residenza la propria bandiera nazionale ed il proprio stemma
in conformita' alle disposizioni del presente articolo.
2. - La bandiera nazionale dello Stato di invio puo' essere esposta
e lo stemma puo' essere collocato sull'edificio occupato dall'ufficio
consolare e sulla sua porta di accesso, come pure sulla residenza del
capo di ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto, quando essi
sono utilizzati per le esigenze di servizio.
3. - Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo sara'
tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di
residenza.
Articolo 30
INSTALLAZIONE
1. - Lo Stato di residenza deve facilitare, nel quadro
delle proprie leggi e regolamenti, l'acquisto sul suo territorio, da
parte dello Stato di invio, dei locali necessari all'ufficio consolare
o aiutare lo Stato di invio a procurarsi i locali in altro modo.
2. - Esso deve parimenti, ove occorra, aiutare l'ufficio consolare ad
ottenere alloggi
convenienti per i suoi membri.
Articolo 31
INVIOLABILITA' DEI LOCALI CONSOLARI
OMISSIS
Articolo 32
ESENZIONE FISCALE DEI LOCALI CONSOLARI
OMISSIS
Articolo 33
INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI E DOCUMENTI CONSOLARI
OMISSIS
Articolo 34
LIBERTA' DI MOVIMENTO
Fatte salve le disposizioni delle proprie leggi e dei
propri regolamenti relativi alle zone in cui l'accesso e' vietato o
disciplinato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza
assicura a tutti i membri dell'ufficio consolare, la liberta' di spostamento
e di circolazione sul suo territorio
Articolo 35
LIBERTA' DI COMUNICAZIONE
1. - Lo Stato di residenza permette e protegge la liberta'
di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali.
Nel comunicare con il governo, con le missioni diplomatiche o con gli
altri uffici consolari dello Stato di invio, comunque situati, l'ufficio
consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati,
ivi compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica
o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'ufficio consolare
non puo' installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica,
se non con l'assenso dello Stato di residenza.
2. - La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare e' inviolabile.
L'espressione corrispondenza ufficiale comprende tutta la corrispondenza
relativa all'ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3. - La valigia consolare non deve essere aperta ne' trattenuta. Tuttavia,
se le autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi
di ritenere che la valigia contenga cose diverse dalla corrispondenza,
dai documenti e dagli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo,
possono richiedere che la valigia venga aperta in loro presenza da un
rappresentante dello Stato di invio. Se le autorita' di questo Stato
oppongono un rifiuto alla richiesta, la valigia e' rinviata al suo luogo
di partenza.
4. - I colli che costituiscono la valigia consolare debbono essere muniti
di contrassegni esterni visibili che ne rendano riconoscibile il carattere
e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale nonche' documenti
od oggetti destinati esclusivamente ad uso ufficiale.
5. - Il corriere consolare deve essere portatore di un documento ufficiale,
che ne attesti la qualita' e precisi il numero dei colli costituenti
la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza lo consenta,
egli non deve essere ne' un cittadino dello Stato di residenza, ne',
salvo che sia cittadino dello Stato di invio, un residente stabile nello
Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, tale corriere
e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita'
della persona e non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto
o detenzione.
6. - Lo Stato di invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi uffici
consolari possono designare corrieri consolari ad hoc. In tal caso troveranno
conforme applicazione le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo,
con l'eccezione che le immunita' ivi menzionate cesseranno di essere
applicate allorche' il corriere avra' rimesso al destinatario la valigia
consolare a lui affidata.
7. - La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una
nave o di un aereomobile commerciale, che deve fare scalo in un punto
di entrata autorizzata. Il comandante deve essere portatore di un documento
ufficiale indicante il numero dei colli che costituiscono la valigia,
ma non e' considerato un corriere consolare. Previo accordo con le competenti
autorita' locali, l'ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri
a prendere possesso della valigia, direttamente e deliberatamente, dalle
mani del comandante della nave o dell'aereomobile.
Articolo 36
COMUNICAZIONE COI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO
1. - Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni
consolari relative ai cittadini dello Stato di invio:
a) i funzionari consolari debbono avere la liberta' di comunicare coi
loro cittadini dello Stato di invio e recarsi presso di loro. I cittadini
dello Stato di invio debbono avere la stessa liberta' di comunicare
coi funzionari consolari e di recarsi presso di loro;
b) se l'interessato ne fa domanda, le autorita' competenti dello Stato
di residenza debbono avvertire senza indugio l'ufficio consolare dello
Stato di invio allorquando, entro la circoscrizione consolare, un cittadino
di tale Stato sia arrestato , incarcerato o sottoposto a detenzione
preventiva od a qualsiasi altra forma di detenzione.
Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata,
incarcerata o sottoposta a detenzione preventiva od a qualsiasi altra
forma di detenzione deve ugualmente essere trasmessa dalle dette autorita'
senza indugio. Le dette autorita' debbono senza indugio informare l'interessato
dei suoi diritti ai sensi del presente comma.
c) i funzionari consolari hanno il diritto di visitare un cittadino
dello Stato di invio che sia incarcerato o sottoposto a detenzione preventiva
od a qualsiasi altra forma di detenzione, di intrattenersi e corrispondere
con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio. Essi hanno
parimenti il diritto di visitare un cittadino che, nella loro circoscrizione,
sia incarcerato o detenuto in esecuzione di un giudicato. Tuttavia i
funzionari consolari debbono astenersi dall'intervento in favore di
un cittadino incarcerato o sottoposto a detenzione preventiva od a qualsiasi
altra forma di detenzione, qualora l'interessato vi si opponga espressamente.
2. - I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbono essere
esercitati nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello stato di residenza,
restando inteso tuttavia che le dette leggi e regolamenti debbono consentire
la piena realizzazione dei fini, per i quali sono accordati i diritti
previsti dal presente articolo.
Articolo 37
INFORMAZIONE IN CASO DI MORTE, DI TUTELA O CURATELA, DI NAUFRAGIO
E DI INCIDENTE AEREO
Se le autorita' competenti dello Stato di residenza possiedono
le relative informazioni, hanno il dovere :
a) nel caso di morte di un cittadino dello Stato di invio,
di informare senza indugio l'ufficio consolare nella cui circoscrizione
il decesso e' avvenuto;
b) di notificare senza indugio al competente ufficio consolare tutti
i casi sia necessario a provvedere alla nomina di un curatore per un
cittadino dello Stato di invio. Resta salva tuttavia l'applicazione
delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza per quanto concerne
la nomina di tale tutore o curatore;
c) allorquando una nave od un battello, avente la nazionalita' dello
Stato di invio, faccia naufragio o si incagli nel mare territoriale
o nelle acque interne dello Stato di residenza, o se un aereomobile,
immatricolato nello Stato di invio, subisce un incidente nel territorio
dello Stato di residenza, di informare senza indugio l'ufficio consolare
piu' vicino al luogo del sinistro.
Articolo 38
COMUNICAZIONE CON LE AUTORITA' DELLO STATO DI RESIDENZA
Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari
possono rivolgersi :
a) alle competenti autorita' locali della loro circoscrizione consolare;
b) alle competenti autorita' centrali dello Stato di residenza se e
nei limiti in cui cio' sia ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli
usi di tale Stato e dagli accordi internazionali in materia
Articolo 39
DIRITTI E TASSE CONSOLARI
1. - L'ufficio consolare puo' percepire, nel territorio
dello Stato di residenza, i diritti e le tasse previsti dalle leggi
e dai regolamenti dello Stato di invio per gli atti consolari.
2. - Le somme percepite a titolo di diritti e tasse, previsti al paragrafo
1 del presente articolo e le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi
imposta e tassa nello Stato di residenza.
Sezione II.
Facilitazioni, privilegi e immunita' concernenti i funzionari di
carriera e gli altri membri dell'ufficio consolare.
Articolo 40
PROTEZIONE DEI FUNZIONARI CONSOLARI
Lo Stato di residenza trattera' i funzionari con il rispetto
che loro e' dovuto ed adottera' tutte le misure appropriate per prevenire
qualsiasi attentato alla loro persona, alla loro liberta' od alla loro
dignita'.
Articolo 41
INVIOLABILITA' PERSONALE DEI FUNZIONARI CONSOLARI
1. - I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto
o di detenzione preventiva, se non in caso di crimine grave ed a seguito
di decisione dell'autorita' giudiziaria competente.
2. - Ad eccezione del caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo,
i funzionari consolari non possono essere incarcerati ne' sottoposti
ad alcuna forma di limitazione della liberta' personale, salvo in esecuzione
di una decisione giudiziaria definitiva.
3. - Quando un procedimento penale e' instaurato contro un funzionario
consolare, questi e' tenuto a presentarsi dinanzi alle autorita' competenti.
Tuttavia la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti
al funzionario consolare in ragione della sua posizione ufficiale, ad
eccezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, in modo da
intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.
Quando, nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo,
si rende necessario porre un funzionario in stato di detenzione preventiva,
il procedimento nei suoi confronti deve essere aperto nel piu' breve
termine possibile.
Articolo 42
NOTIFICA IN CASO DI ARRESTO, DI DETENZIONE O DI PROVVEDIMENTO
OMISSIS
Articolo 43
IMMUNITA' DI GIURISDIZIONE
OMISSIS
Articolo 44
OBBLIGO DI RISPONDERE COME TESTIMONE
1. - I membri di un ufficio consolare possono essere chiamati
a rispondere come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari o amministrativi.
Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non debbono
rifiutarsi di rispondere come testimoni, salvo il caso menzionato al
paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta
di testimoniare nessuna misura coercitiva od altra sanzione potra' essergli
applicata.
2. - L'autorita' che richiede la testimonianza deve evitare
di recare intralcio ad un funzionario consolare nell'assolvimento delle
sue funzioni. Essa puo' raccogliere la testimonianza presso la sua residenza
o nell'ufficio consolare, od accettare una dichiarazione scritta del
funzionario, ogni qualvolta cio' sia possibile.
3. - I membri di un ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti
che abbiano attinenza con l'esercizio delle loro funzioni, ne' a produrre
la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Essi hanno altresi'
il diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sul diritto
nazionale dello Stato di invio.
Articolo 45
RINUNCIA AI PRIVILEGI ED ALLE IMMUNITA'
1. - Lo Stato di invio puo' rinunciare, riguardo ad un
membro dell'ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti
dagli art. 41, 43 e 44.
2. - La rinuncia deve essere sempre espressa, salve le disposizioni
del paragrafo 3 del presente articolo, e deve essere comunicata per
iscritto allo Stato di residenza.
3. - Se un funzionario consolare od un impiegato consolare, in materia
nella quale godrebbe dell'immunita' giurisdizionale in virtu' dell'articolo
43 intenta una procedura, non puo' invocare l'imunita' giurisdizionale
nei riguardi di qualsivoglia domanda riconvenzionale direttamente collegata
alla domanda principale.
Articolo 46
ESENZIONE DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI STRANIERI E DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
OMISSIS
Articolo 47
ESENZIONE DEL PERMESSO DI LAVORO
OMISSIS
Articolo 48
ESENZIONE DEL REGIME DI SICUREZZA SOCIALE
OMISSIS
Articolo 49
ESENZIONE FISCALE
OMISSIS
Articolo 50
ESENZIONE DEI DIRITTI DOGANALI E DELLA VISITA DOGANALE
OMISSIS
Articolo 51
SUCESSIONE DI UN MEMBRO DELL'UFFICIO CONSOLARE O DI UN MEMBRO DELLA
SUA FAMIGLIA
OMISSIS
Articolo 52
ESENZIONE DI PRESTAZIONI PERSONALI
OMISSIS
Articolo 53
INIZIO E TERMINE DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' CONSOLARI
1. - Ogni membro dell'ufficio consolare gode dei privilegi
e delle immunita' previsti dalla presente Convenzione dal momento del
suo ingresso nello Stato di residenza per prendere possesso del proprio
ufficio o, se si trova gia' nel territorio, dal momento dell'assunzione
delle funzioni presso l'ufficio consolare.
2. - I membri della famiglia di un membro dell'ufficio consolare con
lui conviventi, come pure i membri della famiglia del suo personale
privato, godono dei privilegi dell'immunita' previsti dalla presente
Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date : la data dalla
quale il detto membro dell'ufficio consolare gode dei privilegi e delle
immunita' in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; quella
del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza, o quella
in cui essi sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale
privato.
3. - Quando le funzioni di un membro dell'ufficio consolare hanno termine,
i suoi privilegi ed immunita' cosi' come quella dei membri della sua
famiglia con lui convivente o dei membri del suo personale privato,
cessano di regola alla prima delle seguenti date : quella in cui la
suddetta persona lascia il territorio dello Stato di residenza, o quella
di scadenza di un lasso di tempo ragionevole che le sara' accordato
a tal fine; ma sussistono sino a quel momento anche nel caso di conflitto
armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente
articolo, i loro privilegi ed immunita' hanno fine appena esse cessano
di appartenere al consorzio domenstico o di essere al servizio di un
membro dell'ufficio consolare, restando tuttavia inteso che se tali
persone hanno intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza
in un lasso di tempo ragionevole, i loro privilegi ed immunita' sussistono
sino al momento della loro partenza.
4. - Tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario
consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle sue funzioni,
l'imunita' di giurisdizione sussiste senza limite di durata.
5. - In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare, i membri
della sua famiglia con lui conviventi continuano a godere dei privilegi
e delle immunita' di cui sono beneficiari sino alla prima delle seguenti
date: quella in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza,
o quella di scadenza di un lasso di tempo ragionevole che sara' loro
accordato a tal fine.
Articolo 54
OBBLIGHI DEGLI STATI TERZI
OMISSIS
Articolo 55
RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DELLO STATO DI RESIDENZA
1. - Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunita',
tutte le persone che beneficiano di tali privilegi ed immunita' hanno
il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
Esse hanno altresi' il dovere di non ingerirsi negli affari interni
di tale Stato.
2. - I locali consolari non saranno utilizzati in modo incompatibile
con l'esercizio delle funzioni consolari.
3. - Le disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non escludono
la possibilita' di installare, in una parte dell'edificio dove si trovano
i locali dell'ufficio consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie,
a condizione che i locali adibiti a questi uffici siano separati da
quelli che sono utilizzati per l'ufficio consolare. In tal caso i detti
uffici non saranno considerati, ai fini della presente Convenzione,
come facenti parte dei locali consolari.
Articolo 56
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CAUSATI A TERZI
OMISSIS
Articolo 57
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE PRIVATA DI CARATTERE
ECONOMICO
OMISSIS
Capitolo Terzo
REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI ASSISTITI
DA ESSI DIRETTI
Articolo 58
DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI FACILITAZIONI, PRIVILEGI E IMMUNITA'
1. - Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e
39, il par. 3 dell'art. 54 ed i par. 2 e 3 dell'art. 55 si applicano
agli uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario.
Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali uffici consolari
sono regolati dagli art. 59, 60, 61 e 62.
2. - Gli art. 42 e 43, il par. 2 dell'art.44, gli articoli 45 e 53
ed il par. 1 dell'art. 55 si applicano ai funzionari consolari onorari.
Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari
consolari sono regolati dagli articoli 63,64,65,66 e 67.
3. - I privilegi e le immunita' previsti nella presente Convenzione
non sono accordati ai membri della famiglia di un funzionario consolare
onorario o di un impiegato consolare che sia impiegato in un ufficio
consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. - Lo scambio di valige consolari, tra due uffici consolari situati
in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari, non e' ammesso
senza il consenso dei due Stati di residenza.
Articolo 59
PROTEZIONE DEI LOCALI CONSOLARI
Lo Stato di residenza adotta le misure necessarie per
proteggere i locali consolari di un ufficio consolare diretto da un
funzionario consolare onorario e per impedire che essi siano invasi
e che la pace dell'ufficio consolare sia turbata o la sua dignita' compromessa.
Articolo 60
ESENZIONE FISCALE DEI LOCALI CONSOLARI
OMISSIS
Articolo 61
INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI E DEI DOCUMENTI CONSOLARI
Gli archivi ed i documenti consolari di un ufficio consolare
diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni
tempo ed in ogni luogo in cui si trovino, a condizione che siano separati
dalle altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza
privata del capo dell'ufficio consolare e di ogni persona che lavori
con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro
professione od al loro commercio.
Articolo 62
ESENZIONE DOGANALE
Lo Stato di residenza accorda, secondo le leggi ed i regolamenti
che esso puo' adottare, l'entrata e l'esenzione di tutti i diritti doganali,
tasse o altre percezioni connesse, diverse dagli oneri per deposito,
trasporto o servizi analoghi, per le seguenti cose, a condizione che
siano destinate esclusivamente ad uso ufficiale di un ufficio consolare
diretto da un funzionario consolare onorario : stemmi, bandiere, insegne,
sigilli, timbri, libri e stampati ufficiali, mobili d'ufficio, materiali
ed acessori d'ufficio e oggetti analoghi, forniti all'ufficio consolare
dallo Stato di invio o a sua richiesta.
Articolo 63
PROCEDIMENTI PENALI
Qualora un procedimento penale sia instaurato nei confronti
di un funzionario consolare onorario, questi è tenuto a presentarsi
dinnanzi alle autorità competenti. Tuttavia, il procedimento
deve essere condotto con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare
onorario in ragione della sua posizione ufficiale e, salvo che l'interessato
sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da intralciare meno
possibile l'esercizio delle finzioni consolari. Quando si renda necessario
porre un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva,
il procedimento diretto contro di lui deve essere aperto nel più
breve termine possibile.
Articolo 64
PROTEZIONE DEL FUNZIONARIO CONSOLARE ONORARIO
Lo Stato di residenza e' tenuto ad accordare al funzionario
consolare la protezione che puo' essere necessaria in ragione della
sua posizione ufficiale.
Articolo 65
ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE DEGLI STRANIERI E DAL PERMESSO DI SOGGIORNO
I funzionari consolari onorari, eccettuati quelli che
svolgono nello Stato di residenza un'attività professionale o
commerciale per loro profitto personale, sono esenti da tutti gli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia
di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
Articolo 66
ESENZIONE FISCALE
Il funzionario consolare onorario e' esente da tutte le
imposte sulle indennita' e sugli emolumenti che egli percepisce dallo
Stato di invio in ragione dell'esercizio delle funzioni consolari
Articolo 67
ESENZIONI DALLE PRESTAZIONI PERSONALI
Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari
onorari da ogni prestazione personale e da ogni servizio d'interesse
pubblico, di qualunque natura e dagli oneri militari quali le requisizioni,
le contribuzioni e gli alloggi militari.
Articolo 68
CARATTERE FACOLTATIVO DELL'ISTITUZIONE DEI FUNZIONALI CONSOLARI ONORARI
Ciascun Stato e' libero di decidere se nominera' o ricevera'
funzionari consolari onorari.
Capitolo Quarto
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 69
AGENTI CONSOLARI NON CAPI DI UFFICIO CONSOLARE
OMISSIS
Articolo 70
ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSOLARE PER UNA MISSIONE DIPLOMATICA
OMISSIS
Articolo 71
RICONOSCIMENTO DI RESIDENTI PERMANENTI DELLO STATO DI RESIDENZA
OMISSIS
Articolo 72
NON DISCRIMINAZIONE
1. - Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione,
lo Stato di residenza non fara'discriminazioni tra gli Stati.
2. - Tuttavia non saranno considerati discriminatori :
a) il fatto che lo Stato di residenza applichi restrittivamente una
delle presente disposizioni della presente Convenzione, perche' essa
e' cosi' applicata ai suoi uffici consolari nello Stato di invio;
b) il fatto che tra taluni Stati si addivenga vicendevolmente alla concessione,
per consuetudine o per via di accordo, di un trattamento piu' favorevole
di quello che richiedono le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 73
RAPPORTO TRA LA PRESENTE CONVENZIONE E GLI ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI
1. - Le disposizioni della presente Convenzione non recano
pregiudizio ad altri accordi in vigore nei rapproti tra gli Stati che
ne sono parte.
2. - Nessuna norma della presente convenzione puo' avere l'effetto di
impedire agli Stati di concludere accordi internazionali che conformino
o completino o integrino le sue disposizioni o ne estendano il campo
di applicazione.
Capitolo Quinto
DISPOSIZIONI FINALI
Artticolo 74
FIRMA
OMISSIS
Articolo 75
RATTIFICA
OMISSIS
Articolo 76
ADESIONE
OMISSIS
Articolo 77
ENTRATA IN VIGORE
OMISSIS
Articolo 78
NOTIFICA ATTRAVERSO IL
SEGRETARIO GENERALE
OMISSIS
Articolo 79
TESTI FACENTI FEDE
L'originale della presente Convenzione, i cui testi
inglese, cinese, spagnolo, francese e russo faranno ugualmente fede,
sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, che ne fara' tenere copie certificate conformi a tutti
gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'articolo
74.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati
dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Vienna addì ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.
OMISSIS
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